AVVERTENZA: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( .... )) A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. La legge di conversione del presente decreto, oltre a convertire il decreto (art. 1), contiene anche altre disposizioni (articoli 2 e 3) il cui testo e' riportato in appendice. AUMENTO DEGLI ORGANICI DEL PERSONALE APPARTENENTE ALLA POLIZIA DI STATO, ALL'ARMA DEI CARABINIERI E AL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA. Art. 1. Polizia di strada 1. Gli organici dei ruoli del personale della Polizia di Stato sono aumentati complessivamente, a decorrere dal 1993, di tremilasettecentonovantanove unita' cosi' ripartite: sessanta vice commissari, diciannove medici, duecento vice ispettori, novecentoventi vice sovrintendenti, duemilaseicento agenti. Conseguentementela tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, come da ultimo sostituita a norma del decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n. 359 (a), e' sostituita dalla tabella A allegata al presente decreto; la dotazione organica nelle qualifiche di medico e medico principale dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, come modificata dal decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n. 359 (b) , e' aumentata di diciannove unita'. 2. La copertura dei posti risultanti dall'ampliamento degli organici di cui al comma 1 avverra' negli anni 1993-1994 secondo contingenti non superiori a quelli indicati nella tabella B. 3. I posti portati in aumento alle dotazioni organiche delle qualifiche di vice sovrintendente per gli anni 1993 e 1994 sono conferiti, unitamente a quelli che si renderanno disponibili in ciascuno degli anni precedenti, secondo la normativa vigente e con le decorrenze dalla stessa previste. 4. Per i posti di allievo agente da conferire fino al 31 dicembre 1994, l'amministrazione ha facolta' di utilizzare la graduatoria dell'arruolamentostraordinario per l'assunzione di novecentosessanta unita', indetto con decreto del Ministro dell'interno del 21 maggio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - n. 52 del 3 luglio 1990, conferendo i posti ai candidati idonei secondo l'ordine della stessa. 5. Per assicurare la copertura delle vacanze nella dotazione organica della qualifica di vice ispettore, l'Amministrazione ha facolta' di utilizzare la graduatoria degli idonei al concorso a quattrocento posti di vice ispettore indetto con decreto del Ministro dell'interno del 4 settembre 1987, successivamente elevati a milleduecento con decreto del Ministro dell'interno del 1 luglio 1989, facendo decorrere la nomina, a tutti gli effetti, dalla data di inizio del corso da espletarsi a norma dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336 (c). Allo stesso fine l'Amministrazione puo', fino a completamento della copertura dei novecento posti di vice ispettore, di cui al concorso bandito con decreto del Ministro dell'interno del 3 luglio 1991, eventualmente disponibili dopo l'espletamento del concorso, utilizzare la graduatoria degli idonei al concorso pubblico a seicento posti bandito con decreto del Ministro dell'interno del 18 dicembre 1986. Per questo ultimo contingente di personale, restano ferme le disposizioni dell'articolo 6 del decreto-legge 4 agosto 1987, n. 325, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 402 (d). 6. Per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato e per l'ammissione alle relative prove d'esame ed agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali, continuano ad osservarsi le modalita' stabilite dall'articolo 5 del decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n. 359 (e). 7. Nei confronti del personale comunque nominato nelle qualifiche iniziali dei ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, l'assegnazione alla sede e' disposta a norma dell'articolo 55, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 (a). 8. La spesa derivante dall'attuazione del presente articolo e' valutata in lire 51.124 milioni per l'anno 1993, in lire 91.768 milioni per l'anno 1994 ed in lire 130.633 milioni a decorrere dall'anno 1995. -------------------------------------------------------- (a) Il D.P.R. n. 335/1982 reca: "Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia". Si trascrive il testo del relativo art. 55, ultimo comma: "La destinazione del personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato e' disposta dal capo della Polizia - direttore generale della pubblica sicurezza". (b) Il D.P.R. n. 338/1982 reca: "Ordinamento dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato". Si trascrive il testo della relativa tabella A, come riportata nel decreto: "TABELLA A Ruoli dei direttivi medici Medico.................................. n. 167 Medico principale....................... Medico capo............................. n. 83 " ===================================================================== Livello di Qualifica Posti di funzione qualifica e Funzioni di funzione C Dirigente generale medico 1 Ispettore generale capo D Dirigente superiore medico 3 Ispettore generale, consigliere mini- steriale aggiunto, dirigente di ser- vizio sanitario E Primo dirigente medico 25 Direttore di divi- sione, vice con- sigliere ministe- riale, dirigente di servizio sani- tario periferico". (c) Il testo dell'art. 14 del D.P.R. n. 336/1982 (Inquadramento nei ruoli della Polizia di Stato del personale che espleta funzioni di polizia) e' il seguente: "Art. 14 (Corso di aggiornamento). - I marescialli, dopo l'inquadramento nel ruolo degli ispettori a norma degli articoli precedenti, devono frequentare presso una scuola di polizia un corso di aggiornamento della durata di due mesi, secondo turni fissati con decreto del capo della Polizia - direttore generale della pubblica sicurezza. Le modalita' di attuazione e i programmi del corso sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno". (d) Il testo dell'art. 6 del D.L. n. 325/1987 (Disciplina temporanea dei corsi per l'accesso ai ruoli della Polizia di Stato e provvedimenti urgenti a favore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) e' il seguente: "Art. 6 (Corsi per la nomina a vice ispettore di polizia). - 1. I vincitori dei concorsi per allievo ispettore frequentano, presso l'apposito istituto, un corso della durata di dodici mesi, articolato in due cicli rispettivamente di otto mesi e quattro mesi. 2. Il primo ciclo e' preordinato alla loro formazione tecnico-professionaledi agente di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria, con particolare riguardo all'attivita' investigativa. 3. Durante tale ciclo essi sono sottoposti a selezione attitudinale anche per l'accertamento dell'idoneita' a servizi che richiedono particolare qualificazione. 4. Gli allievi vice ispettori che abbiano ottenuto giudizio di idoneita' al servizio di polizia con riferimento alle funzioni del ruolo ed abbiano superato gli esami scritti e orali e le prove pratiche di fine ciclo sono nominati vice ispettori in prova. 5. Gli allievi vice ispettori durante il primo ciclo non possono essere impiegati in servizi di polizia; i vice ispettori in prova sono assegnati, sulla base dei risultati della selezione attitudinale, ai servizi di istituto per compiere un periodo di prova della durata di sei mesi, al termine del quale sono nominati in ruolo secondo la graduatoria finale del primo ciclo. 6. In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova puo' essere ripetuto solo una volta. I vice ispettori di polizia in prova hanno la qualita' di agente di pubbica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria. 7. Il secondo ciclo del corso deve essere effettuato entro il quadriennio dalla conclusione del primo ciclo". (e) Il D.L. n. 276/1990 reca: "Aumento dell'organico del personale appartenente alle Forze di polizia, disposizioni per lo snellimento delle procedure di assunzione e reclutamento e avvio di un piano di potenziamento delle sezioni di polizia giudiziaria". Si trascrive il testo dei primi quattro commi del relativo art. 5: "1. L'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato e l'ammissione alle prove d'esame ed agli accertamenti psicofisici ed attitudinali possono essere preceduti da una prova preliminare a carattere generale mediante idonei test. Detta prova non esclude l'ulteriore accertamento dei requisiti psicofisici e attitudinali secondo le disposizioni vigenti. 2. Il superamento della prova preliminare di cui al comma 1 costituisce requisito essenziale di partecipazione al concorso. L'esclusione dal concorso per mancato superamento della prova preliminare o per difetto di uno o piu' degli altri requisiti prescritti e' disposta con decreto motivato del Ministro dell'interno. 3. La prova preliminare di cui al comma 1 puo' essere effettuata in giorni e luoghi diversi, per contingenti predeterminati di candidati, con l'istituzione di una o piu' commissioni. Le modalita' della prova preliminare, la composizione e nomina delle commissioni tecniche e i criteri per la verifica dei risultati, anche a mezzo di idonea strumentazione automatica, sono stabiliti con apposito regolamento emanato con decreto del Ministro dell'interno. 4. Nei concorsi per titoli ed esami previsti dalle vigenti disposizioni relative all'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato, la valutazione dei titoli e' effettuata nei confronti dei candidati che abbiano superato le prove d'esame, salvo che il possesso del titolo sia richiesto come requisito di ammissione al concorso".
APPENDICE Con riferimento all'avvertenza: Si trascrive il testo degli articoli 2 e 3 della legge di conversione del presente decreto: "Art. 2. - 1. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per disciplinare le dotazioni organiche degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri come stabilite dall'art. 2 del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, mediante l'istituzione per gli ufficiali in servizio permanente dei ruoli 'normale', 'speciale' e 'tecnico'. Nell'esercizio della delega il Governo dovra' attenersi, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio, ai seguenti princi'pi e criteri direttivi: a) prevedere per l'istituzione del ruolo normale degli ufficiali in servizio permanente: 1) il numero massimo della consistenza nei gradi; 2) i requisiti, i titoli e le modalita' di reclutamento; 3) le modalita' di avanzamento e le relative aliquote di valutazione e promozione tabellari annue per ciascun grado; b) prevedere per l'istituzione del ruolo speciale degli ufficiali in servizio permanente: 1) il numero massimo della consistenza nei gradi, i requisiti, i titoli e le modalita' di reclutamento; 2) le modalita' di avanzamento e le relative aliquote di valutazione e promozione tabellari annue per ciascun grado; c) prevedere l'istituzione del ruolo tecnico degli ufficiali in servizio permanente, con le seguenti specialita': 1) informatica; 2) psicologia applicata; 3) investigazioni scientifiche; d) prevedere per il ruolo tecnico il numero massimo della consistenza nei gradi, i requisiti, i titoli e le modalita' di reclutamento, le modalita' di avanzamento e le relative aliquote di valutazione e promozione tabellari annue per ciascun grado; e) prevedere che all'atto della emanazione dei decreti legislativi, il ruolo tecnico-operativo dell'Arma dei carabinieri - previsto dall'art. 53 della legge 10 maggio 1983, n. 212 - non sia piu' alimentato e che gli ufficiali del predetto ruolo permangano in esso ad esaurimento, continuandosi ad applicare nei loro confronti le norme previste dalla legge istitutiva del citato ruolo. 2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati previo parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Art. 3. - 1. Nell'ambito della revisione degli organici prevista dall'art. 2, l'aumento degli ufficiali in servizio permanente dell'Esercito, di cui all'art. 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, e successive modificazioni, non puo' essere superiore a: a) a decorrere dal 1 gennaio 1993, due unita' per i generali di divisione; b) a decorrere dal 1 gennaio 1992, sette unita' per i generali di brigata; c) a decorrere dal 1 gennaio 1992, quarantatre unita' per i colonnelli. 2. Le dotazioni organiche di cui al comma 1 sono riportate nel ruolo Arma dei carabinieri in aumento al numero dei corrispondenti gradi stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1974". Si trascrive il testo delle disposizioni sopracitate: - Art. 53 della legge n. 212/1983, recante norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza: "Art. 53. - Sono istituiti i seguenti nuovi ruoli degli ufficiali in servizio permanente e delle categorie del congedo: nell'Esercito: - Arma dei carabinieri: ruolo tecnico-operativo; - altre Armi e Corpi: ruolo tecnico-amministrativo; nell'Aeronautica: ruolo unico degli specialisti dell'Arma aeronautica; nel Corpo della guardia di finanza: ruolo tecnico- operativo. I ruoli degli ufficiali del Corpo equipaggi militari marittimi sono soppressi; in loro vece e' istituito il ruolo del Corpo unico degli specialisti della Marina militare, nel quale sono immessi gli ufficiali appartenenti ai soppressi ruoli dei servizi nautici, tecnici, macchina, contabili e portuali. Il Ministro della difesa e, per quanto di competenza, il Ministro delle finanze, ripartiscono, se necessario, i ruoli di cui ai precedenti primo e secondo comma in sottoruoli in base alle specializzazioni, categorie e specialita' in cui si articolano i sottufficiali delle tre Forze armate e del Corpo della guardia di finanza. Le consistenze organiche dei ruoli, le forme e le modalita' di avanzamento, il numero delle promozioni annuali e gli anni di anzianita' minima richiesti per la valutazione sono riportati nelle tabelle D/1, D/2, D/3 e D/4, annesse alla presente legge". - Art. 3 della legge n. 804/1973, recante norme per l'attuazione dell'art. 16-quater della legge 18 marzo 1968, n. 249, quale risulta modificato dall'art. 12 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, nei confronti degli ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia dello Stato: "Art. 3. - Fermi restando gli organici in vigore, il numero massimo dei generali e dei colonnelli in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia dello Stato non puo' eccedere 3.196 unita', suddivise come segue: ===================================================================== GRADO Esercito Marina Aeronautica Guardia di finanza --------------------------------------------------------------------- Generale di Corpo d'armata 31 16 14 - Generale di divisione 77 37 30 5 Generale di brigata 213 51 61 25 Colonnello 1.379 508 558 88 --------------------------------------------------- Totali 1.700 612 663 116 ===================================================================== GRADO Corpo delle Corpo degli guardie di agenti di Totali P.S. custodia --------------------------------------------------------------------- Generale di Corpo d'armata - - 61 Generale di divisione 2 - 151 Generale di brigata 17 - 365 Colonnello 85 1 2.619 --------------------------------------------------- Totali 104 1 3.196 Con successivi decreti del Presidente della Repubblica, da emanare su proposta dei Ministri competenti, i contingenti stabiliti dal comma precedente saranno ripartiti nei ruoli di ciascuna Forza armata e Corpo di polizia". Il numero massimo degli ufficiali in servizio permanente dell'Esercito e' stato elevato, prima dell'aumento disposto dall'art. 3 della legge di conversione del presente decreto (v. sopra), dall'art. 9 del D.L. 4 ottobre 1990, n. 276, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n. 359 (per il titolo si veda la nota (b) all'art. 8), che cosi' dispone: "1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il numero massimo degli ufficiali in servizio permanente dell'Esercito, di cui all'art. 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, e' aumentato nei gradi di: a) generali di divisione: una unita'; b) generali di brigata: tre unita'; c) colonnelli: cinque unita'. 2. Gli incrementi numerici di cui al comma 1 sono riportati nel ruolo Arma dei carabinieri in aumento al numero dei corrispondenti gradi stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1974 (v. appresso, n.d.r.)". Il numero massimo dei generali e dei colonnelli in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza e' stato elevato poi, da ultimo, dalla tabella 4 annessa alla legge 25 maggio 1989, n. 190, nelle seguenti misure: generale di divisione 8 (a decorrere dal 31 dicembre 1992); generale di brigata 25; colonnello 100; totale 133. - Il D.P.R. 11 luglio 1974: Ripartizione dei contingenti degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in attuazione dell'art. 16-quater della legge 18 marzo 1968, n. 249, e successive modificazioni. L'art. 1 di detto decreto cosi' stabilisce: "I contingenti dei generali e dei colonnelli dell'Esercito stabiliti dal primo comma dell'art. 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, sono cosi' ripartiti: ===================================================================== RUOLI Gen. C. A. Gen. D. e Gen. B. e Ten. Gen. Magg. Gen. Colonnelli --------------------------------------------------------------------- Ruolo unico dei generali provenienti dai ruoli normali delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio 31 55 145 - Ruolo Arma dei carabinieri - 8 21 92 Ruolo normale Arma di fanteria - - - 448 ===================================================================== RUOLI Gen. C. A. Gen. D. e Gen. B. e Ten. Gen. Magg. Gen. Colonnelli --------------------------------------------------------------------- Ruolo normale Arma di cavalleria - - - 42 Ruolo normale Arma di artiglieria - - - 259 Ruolo normale Arma del genio - - - 118"