AVVERTENZA:
   Il  testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
delle  disposizioni  sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione
dei  decreti  del  Presidente  della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,  n.  1092,  nonche'  dell'art.  10, comma 3, del medesimo testo
unico,  al  solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del  decreto-legge,  integrate con le modifiche apportate dalla legge
di  conversione,  che  di  quelle  richiamate nel decreto, trascritte
nelle  note.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui riportati.
   Le  modifiche  apportate  dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
 Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( .... ))
   A  norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
   La  legge  di conversione del presente decreto, oltre a convertire
il  decreto (art. 1), contiene anche altre disposizioni (articoli 2 e
3) il cui testo e' riportato in appendice.
AUMENTO DEGLI ORGANICI DEL PERSONALE APPARTENENTE ALLA POLIZIA DI
   STATO,  ALL'ARMA  DEI  CARABINIERI  E  AL  CORPO  DELLA GUARDIA DI
   FINANZA.
                               Art. 1.
                          Polizia di strada
  1. Gli organici dei ruoli del personale della Polizia di Stato sono
aumentati    complessivamente,    a    decorrere    dal    1993,   di
tremilasettecentonovantanove  unita'  cosi'  ripartite: sessanta vice
commissari,    diciannove    medici,    duecento    vice   ispettori,
novecentoventi    vice    sovrintendenti,   duemilaseicento   agenti.
Conseguentementela tabella A allegata al decreto del Presidente della
Repubblica  24 aprile 1982, n. 335, come da ultimo sostituita a norma
del   decreto-legge   4   ottobre   1990,  n.  276,  convertito,  con
modificazioni,   dalla  legge  30  novembre  1990,  n.  359  (a),  e'
sostituita dalla tabella A allegata al presente decreto; la dotazione
organica  nelle  qualifiche  di  medico e medico principale dei ruoli
professionali dei sanitari della Polizia di Stato di cui alla tabella
A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,
n.  338,  come  modificata  dal decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n. 359
(b) , e' aumentata di diciannove unita'.
  2.   La  copertura  dei  posti  risultanti  dall'ampliamento  degli
organici  di  cui  al  comma  1 avverra' negli anni 1993-1994 secondo
contingenti non superiori a quelli indicati nella tabella B.
  3.  I  posti  portati  in  aumento  alle  dotazioni organiche delle
qualifiche  di  vice  sovrintendente  per  gli  anni 1993 e 1994 sono
conferiti,  unitamente  a  quelli  che  si  renderanno disponibili in
ciascuno degli anni precedenti, secondo la normativa vigente e con le
decorrenze dalla stessa previste.
  4.  Per  i posti di allievo agente da conferire fino al 31 dicembre
1994,  l'amministrazione  ha  facolta'  di  utilizzare la graduatoria
dell'arruolamentostraordinario  per l'assunzione di novecentosessanta
unita',  indetto  con decreto del Ministro dell'interno del 21 maggio
1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - n. 52
del  3  luglio  1990,  conferendo i posti ai candidati idonei secondo
l'ordine della stessa.
  5.  Per  assicurare  la  copertura  delle  vacanze  nella dotazione
organica  della  qualifica  di  vice  ispettore, l'Amministrazione ha
facolta'  di  utilizzare  la  graduatoria  degli idonei al concorso a
quattrocento posti di vice ispettore indetto con decreto del Ministro
dell'interno   del   4  settembre  1987,  successivamente  elevati  a
milleduecento con decreto del Ministro dell'interno del 1 luglio
1989, facendo decorrere la nomina, a tutti gli effetti, dalla data di
inizio  del  corso da espletarsi a norma dell'articolo 14 del decreto
del  Presidente  della  Repubblica  24  aprile 1982, n. 336 (c). Allo
stesso  fine  l'Amministrazione  puo',  fino  a  completamento  della
copertura  dei  novecento posti di vice ispettore, di cui al concorso
bandito  con  decreto  del  Ministro  dell'interno del 3 luglio 1991,
eventualmente   disponibili   dopo   l'espletamento   del   concorso,
utilizzare  la  graduatoria  degli  idonei  al  concorso  pubblico  a
seicento  posti  bandito con decreto del Ministro dell'interno del 18
dicembre  1986.  Per  questo ultimo contingente di personale, restano
ferme  le  disposizioni  dell'articolo  6  del decreto-legge 4 agosto
1987,  n.  325,  convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre
1987, n. 402 (d).
  6.  Per  l'accesso  ai ruoli del personale della Polizia di Stato e
per  l'ammissione  alle  relative  prove d'esame ed agli accertamenti
psico-fisici  ed  attitudinali, continuano ad osservarsi le modalita'
stabilite  dall'articolo  5 del decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n. 359
(e).
  7.  Nei  confronti del personale comunque nominato nelle qualifiche
iniziali  dei  ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta
funzioni  di  polizia,  l'assegnazione  alla sede e' disposta a norma
dell'articolo  55,  ultimo  comma,  del  decreto del Presidente della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 (a).
  8.  La  spesa  derivante  dall'attuazione  del presente articolo e'
valutata  in  lire  51.124  milioni  per  l'anno 1993, in lire 91.768
milioni  per  l'anno  1994  ed  in  lire  130.633 milioni a decorrere
dall'anno 1995.
      --------------------------------------------------------
             (a)   Il  D.P.R.  n.  335/1982  reca:  "Ordinamento  del
          personale  della  Polizia  di Stato che espleta funzioni di
          polizia".  Si  trascrive  il  testo  del  relativo art. 55,
          ultimo  comma:  "La destinazione del personale appartenente
          ai  ruoli della Polizia di Stato e' disposta dal capo della
          Polizia - direttore generale della pubblica sicurezza".
              (b)  Il D.P.R. n. 338/1982 reca: "Ordinamento dei ruoli
          professionali  dei  sanitari  della  Polizia  di Stato". Si
          trascrive il testo della relativa tabella A, come riportata
          nel decreto:
                                                           "TABELLA A
                     Ruoli dei direttivi medici
Medico..................................
                                                 n. 167
Medico principale.......................
Medico capo............................. n. 83
                                  "
=====================================================================
Livello di Qualifica Posti di
funzione qualifica e Funzioni
                                     di funzione

    C Dirigente generale medico 1 Ispettore generale
                                                   capo
    D Dirigente superiore medico 3 Ispettore generale,    consigliere
                                                   mini-
steriale aggiunto, dirigente di ser-
vizio sanitario
    E Primo dirigente medico 25 Direttore di divi-
                                                   sione, vice con-
                                                   sigliere ministe-
                                                   riale, dirigente
                                                   di servizio sani-
                                                   tario periferico".
(c) Il testo dell'art. 14 del D.P.R. n. 336/1982
          (Inquadramento   nei  ruoli  della  Polizia  di  Stato  del
          personale che espleta funzioni di polizia) e' il seguente:
             "Art. 14 (Corso di aggiornamento). - I marescialli, dopo
          l'inquadramento  nel  ruolo  degli  ispettori a norma degli
          articoli  precedenti,  devono frequentare presso una scuola
          di  polizia  un  corso di aggiornamento della durata di due
          mesi,  secondo  turni  fissati  con  decreto del capo della
          Polizia - direttore generale della pubblica sicurezza.
             Le  modalita' di attuazione e i programmi del corso sono
          stabiliti con decreto del Ministro dell'interno".
             (d)   Il   testo   dell'art.  6  del  D.L.  n.  325/1987
          (Disciplina  temporanea  dei  corsi  per l'accesso ai ruoli
          della Polizia di Stato e provvedimenti urgenti a favore del
          Corpo nazionale dei vigili del fuoco) e' il seguente:
             "Art.  6  (Corsi  per  la  nomina  a  vice  ispettore di
          polizia).  -  1.  I  vincitori  dei  concorsi  per  allievo
          ispettore frequentano, presso l'apposito istituto, un corso
          della  durata  di  dodici  mesi,  articolato  in  due cicli
          rispettivamente di otto mesi e quattro mesi.
             2.  Il  primo  ciclo e' preordinato alla loro formazione
          tecnico-professionaledi  agente  di pubblica sicurezza e di
          ufficiale  di polizia giudiziaria, con particolare riguardo
          all'attivita' investigativa.
             3.  Durante  tale ciclo essi sono sottoposti a selezione
          attitudinale  anche  per  l'accertamento  dell'idoneita'  a
          servizi che richiedono particolare qualificazione.
             4.  Gli  allievi  vice  ispettori  che  abbiano ottenuto
          giudizio   di   idoneita'   al   servizio  di  polizia  con
          riferimento alle funzioni del ruolo ed abbiano superato gli
          esami  scritti  e  orali  e le prove pratiche di fine ciclo
          sono nominati vice ispettori in prova.
             5. Gli allievi vice ispettori durante il primo ciclo non
          possono  essere  impiegati  in  servizi  di polizia; i vice
          ispettori in prova sono assegnati, sulla base dei risultati
          della  selezione  attitudinale,  ai servizi di istituto per
          compiere  un  periodo di prova della durata di sei mesi, al
          termine  del  quale  sono  nominati  in  ruolo  secondo  la
          graduatoria finale del primo ciclo.
             6.  In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova
          puo'  essere  ripetuto  solo una volta. I vice ispettori di
          polizia  in  prova  hanno  la qualita' di agente di pubbica
          sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria.
             7.  Il  secondo  ciclo  del corso deve essere effettuato
          entro il quadriennio dalla conclusione del primo ciclo".
             (e) Il D.L. n. 276/1990 reca: "Aumento dell'organico del
          personale  appartenente alle Forze di polizia, disposizioni
          per   lo   snellimento  delle  procedure  di  assunzione  e
          reclutamento  e  avvio  di  un piano di potenziamento delle
          sezioni  di polizia giudiziaria". Si trascrive il testo dei
          primi quattro commi del relativo art. 5:
             "1.  L'accesso  ai  ruoli del personale della Polizia di
          Stato   e   l'ammissione   alle   prove   d'esame  ed  agli
          accertamenti  psicofisici  ed  attitudinali  possono essere
          preceduti  da  una  prova  preliminare a carattere generale
          mediante  idonei  test. Detta prova non esclude l'ulteriore
          accertamento   dei  requisiti  psicofisici  e  attitudinali
          secondo le disposizioni vigenti.
             2.  Il  superamento  della  prova  preliminare di cui al
          comma  1 costituisce requisito essenziale di partecipazione
          al   concorso.   L'esclusione   dal  concorso  per  mancato
          superamento  della prova preliminare o per difetto di uno o
          piu'  degli  altri  requisiti  prescritti  e'  disposta con
          decreto motivato del Ministro dell'interno.
             3.  La  prova  preliminare di cui al comma 1 puo' essere
          effettuata  in  giorni  e  luoghi  diversi, per contingenti
          predeterminati  di  candidati,  con  l'istituzione di una o
          piu'  commissioni. Le modalita' della prova preliminare, la
          composizione  e  nomina  delle  commissioni  tecniche  e  i
          criteri  per  la  verifica  dei risultati, anche a mezzo di
          idonea   strumentazione   automatica,  sono  stabiliti  con
          apposito  regolamento  emanato  con  decreto  del  Ministro
          dell'interno.
             4.  Nei  concorsi  per  titoli  ed  esami previsti dalle
          vigenti  disposizioni  relative  all'accesso  ai  ruoli del
          personale della Polizia di Stato, la valutazione dei titoli
          e'  effettuata  nei  confronti  dei  candidati  che abbiano
          superato le prove d'esame, salvo che il possesso del titolo
          sia richiesto come requisito di ammissione al concorso".
 
                                   APPENDICE
          Con riferimento all'avvertenza:
             Si  trascrive  il testo degli articoli 2 e 3 della legge
          di conversione del presente decreto:
             "Art. 2. - 1. Il Governo della Repubblica e' delegato ad
          emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in  vigore
          della  presente  legge,  uno o piu' decreti legislativi per
          disciplinare  le  dotazioni   organiche   degli   ufficiali
          dell'Arma  dei  carabinieri  come stabilite dall'art. 2 del
          decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, mediante l'istituzione
          per  gli  ufficiali  in  servizio  permanente   dei   ruoli
          'normale',  'speciale'  e  'tecnico'.  Nell'esercizio della
          delega  il  Governo  dovra'  attenersi,  nell'ambito  degli
          stanziamenti  di  bilancio, ai seguenti princi'pi e criteri
          direttivi:
               a) prevedere per l'istituzione del ruolo normale degli
          ufficiali in servizio permanente:
               1) il numero massimo della consistenza nei gradi;
               2)  i  requisiti,  i  titoli   e   le   modalita'   di
          reclutamento;
               3)  le modalita' di avanzamento e le relative aliquote
          di valutazione e promozione  tabellari  annue  per  ciascun
          grado;
               b)  prevedere  per  l'istituzione  del  ruolo speciale
          degli ufficiali in servizio permanente:
               1) il numero massimo della consistenza  nei  gradi,  i
          requisiti, i titoli e le modalita' di reclutamento;
               2)  le modalita' di avanzamento e le relative aliquote
          di valutazione e promozione  tabellari  annue  per  ciascun
          grado;
               c)  prevedere  l'istituzione  del  ruolo tecnico degli
          ufficiali  in  servizio   permanente,   con   le   seguenti
          specialita':
               1) informatica;
               2) psicologia applicata;
               3) investigazioni scientifiche;
               d)  prevedere  per  il ruolo tecnico il numero massimo
          della consistenza nei gradi, i requisiti,  i  titoli  e  le
          modalita' di reclutamento, le modalita' di avanzamento e le
          relative  aliquote  di  valutazione  e promozione tabellari
          annue per ciascun grado;
               e) prevedere che all'atto della emanazione dei decreti
          legislativi,  il  ruolo  tecnico-operativo  dell'Arma   dei
          carabinieri  -  previsto dall'art. 53 della legge 10 maggio
          1983, n. 212 - non sia piu' alimentato e che gli  ufficiali
          del  predetto  ruolo  permangano  in  esso  ad esaurimento,
          continuandosi ad applicare  nei  loro  confronti  le  norme
          previste dalla legge istitutiva del citato ruolo.
             2.  I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati
          previo parere delle competenti commissioni permanenti della
          Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
             Art. 3. - 1. Nell'ambito della revisione degli  organici
          prevista dall'art. 2, l'aumento degli ufficiali in servizio
          permanente  dell'Esercito, di cui all'art. 3 della legge 10
          dicembre 1973, n.   804, e  successive  modificazioni,  non
          puo' essere superiore a:
               a)  a  decorrere dal 1 gennaio 1993, due unita' per i
          generali di divisione;
               b) a decorrere dal 1 gennaio 1992, sette unita' per i
          generali di brigata;
               c) a decorrere dal 1 gennaio 1992, quarantatre unita'
          per i colonnelli.
             2. Le  dotazioni  organiche  di  cui  al  comma  1  sono
          riportate  nel  ruolo  Arma  dei  carabinieri in aumento al
          numero dei corrispondenti gradi stabilito dal  decreto  del
          Presidente della Repubblica 11 luglio 1974".
             Si trascrive il testo delle disposizioni sopracitate:
              -  Art.  53  della legge n. 212/1983, recante norme sul
          reclutamento,   gli   organici    e    l'avanzamento    dei
          sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica
          e della Guardia di finanza:
             "Art.  53. - Sono istituiti i seguenti nuovi ruoli degli
          ufficiali in servizio  permanente  e  delle  categorie  del
          congedo:
              nell'Esercito:
               - Arma dei carabinieri: ruolo tecnico-operativo;
               - altre Armi e Corpi: ruolo tecnico-amministrativo;
              nell'Aeronautica:   ruolo   unico   degli   specialisti
          dell'Arma aeronautica;
              nel Corpo della  guardia  di  finanza:  ruolo  tecnico-
          operativo.
             I  ruoli  degli  ufficiali  del Corpo equipaggi militari
          marittimi sono soppressi; in  loro  vece  e'  istituito  il
          ruolo  del  Corpo  unico  degli  specialisti  della  Marina
          militare, nel quale sono immessi gli ufficiali appartenenti
          ai soppressi ruoli dei servizi nautici, tecnici,  macchina,
          contabili e portuali.
             Il Ministro della difesa e, per quanto di competenza, il
          Ministro  delle  finanze,  ripartiscono,  se  necessario, i
          ruoli di  cui  ai  precedenti  primo  e  secondo  comma  in
          sottoruoli  in  base  alle  specializzazioni,  categorie  e
          specialita' in cui si articolano i sottufficiali delle  tre
          Forze armate e del Corpo della guardia di finanza.
             Le  consistenze  organiche  dei  ruoli,  le  forme  e le
          modalita'  di  avanzamento,  il  numero  delle   promozioni
          annuali  e  gli  anni di anzianita' minima richiesti per la
          valutazione sono riportati nelle tabelle D/1,  D/2,  D/3  e
          D/4, annesse alla presente legge".
              -  Art.  3  della  legge n. 804/1973, recante norme per
          l'attuazione dell'art. 16-quater della legge 18 marzo 1968,
          n. 249, quale risulta modificato dall'art. 12  della  legge
          28  ottobre  1970,  n.  775,  nei confronti degli ufficiali
          dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e  dei  Corpi
          di polizia dello Stato:
             "Art.  3.  -  Fermi  restando gli organici in vigore, il
          numero massimo dei generali e dei  colonnelli  in  servizio
          permanente  dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e
          dei Corpi di polizia dello Stato non  puo'  eccedere  3.196
          unita', suddivise come segue:

=====================================================================
   GRADO             Esercito   Marina   Aeronautica    Guardia
                                                       di finanza
---------------------------------------------------------------------
Generale di Corpo
 d'armata              31         16          14           -
Generale di
 divisione             77         37          30           5
Generale di brigata   213         51          61          25
Colonnello          1.379        508         558          88
                  ---------------------------------------------------
          Totali    1.700        612         663         116
=====================================================================
   GRADO             Corpo delle      Corpo degli
                     guardie di       agenti di        Totali
                       P.S.           custodia
---------------------------------------------------------------------
Generale di Corpo
 d'armata               -                -                61
Generale di
 divisione              2                -               151
Generale di brigata    17                -               365
Colonnello             85                1             2.619
                  ---------------------------------------------------
          Totali      104                1             3.196

             Con  successivi decreti del Presidente della Repubblica,
          da  emanare  su  proposta  dei   Ministri   competenti,   i
          contingenti   stabiliti   dal   comma   precedente  saranno
          ripartiti nei ruoli di ciascuna Forza  armata  e  Corpo  di
          polizia".
             Il numero massimo degli ufficiali in servizio permanente
          dell'Esercito e' stato elevato, prima dell'aumento disposto
          dall'art.    3  della  legge  di  conversione  del presente
          decreto (v. sopra), dall'art. 9 del D.L. 4 ottobre 1990, n.
          276, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre
          1990, n. 359 (per il titolo si veda la  nota  (b)  all'art.
          8), che cosi' dispone:
             "1.  A  decorrere  dalla  data  di entrata in vigore del
          presente decreto, il  numero  massimo  degli  ufficiali  in
          servizio  permanente dell'Esercito, di cui all'art. 3 della
          legge 10 dicembre 1973, n. 804, e' aumentato nei gradi di:
               a) generali di divisione: una unita';
               b) generali di brigata: tre unita';
               c) colonnelli: cinque unita'.
             2. Gli incrementi  numerici  di  cui  al  comma  1  sono
          riportati  nel  ruolo  Arma  dei  carabinieri in aumento al
          numero dei corrispondenti gradi stabilito dal  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  11 luglio 1974 (v. appresso,
          n.d.r.)".
             Il  numero  massimo  dei  generali  e  dei colonnelli in
          servizio permanente effettivo della Guardia di  finanza  e'
          stato  elevato poi, da ultimo, dalla tabella 4 annessa alla
          legge 25  maggio  1989,  n.  190,  nelle  seguenti  misure:
          generale di divisione 8 (a decorrere dal 31 dicembre 1992);
          generale di brigata 25; colonnello 100; totale 133.
              -   Il   D.P.R.   11   luglio  1974:  Ripartizione  dei
          contingenti degli ufficiali dell'Esercito, della  Marina  e
          dell'Aeronautica  in  attuazione  dell'art. 16-quater della
          legge 18 marzo 1968, n.  249, e  successive  modificazioni.
          L'art. 1 di detto decreto cosi' stabilisce:
             "I   contingenti   dei   generali   e   dei   colonnelli
          dell'Esercito stabiliti dal primo comma dell'art.  3  della
          legge 10 dicembre 1973, n. 804, sono cosi' ripartiti:

=====================================================================
RUOLI          Gen. C. A.    Gen. D. e     Gen. B. e
                             Ten. Gen.     Magg. Gen.     Colonnelli
---------------------------------------------------------------------
Ruolo unico dei
generali provenienti
dai ruoli normali
delle Armi di
fanteria, cavalleria,
artiglieria e genio
                 31             55             145              -
Ruolo Arma dei
carabinieri      -               8              21              92
Ruolo normale Arma
di fanteria      -               -              -              448

=====================================================================
RUOLI          Gen. C. A.    Gen. D. e     Gen. B. e
                             Ten. Gen.     Magg. Gen.     Colonnelli
---------------------------------------------------------------------
Ruolo normale
Arma di cavalleria
                    -          -               -              42
Ruolo normale Arma
di artiglieria
                    -          -               -             259
Ruolo normale Arma
del genio
                    -          -               -             118"